Mercoledì, 15 Maggio 2024

Roma, l’ex non paga assegno? Il tribunale: lo faccia il datore lavoro

Pubblicato in Rassegna Stampa Giovedì, 13 Settembre 2018 20:06

corriere della seraIL CORRIERE DELLA SERA - ordinanza di Avvocato del Cittadino

La somma da corrispondere dopo la separazione a moglie e figli dovrà essere versata trattenendola dalla retribuzione del coniuge inadempiente, o dall’ente da cui riceve la pensione

 

Con ordinanza n. 21335/2018, il Tribunale di Roma, ha accolto la richiesta di una socia dell’associazione «Avvocato del Cittadino» che si è rivolta all’associazione a causa dei continui inadempimenti del marito che, mensilmente, ometteva di versarle 700 euro per il mantenimento delle figlie.

L’ordinanza

L’ordinanza ha obbligato il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla donna «dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento [...] la somma mensile da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente». Infatti - spiega una nota dell’associazione - in base all’articolo 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

 

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