I genitori - o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale - rappresentano i figli minorenni o i nascituri in tutti gli atti do ordinaria amministrazione.
Vi sono tuttavia atti di straordinaria amministrazione che, per essere compiuti, necessitano di preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare che valuta se l’operazione risponda all’interesse del minorenne. Gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c., in generale, occorre il provvedimento del Giudice Tutelare con visto del PM per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.
Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’atto che prevede disposizioni patrimoniali, determina altresì le modalità di impiego delle somme eventualmente ricavate.
Ad Avvocato del Cittadino riceviamo molte richieste di consulenza per istanze di autorizzazione al Giudice Tutelare, anche a seguito di separazioni e divorzi in cui, nelle condizioni, viene prevista l’intestazione di beni o del diritto di usufrutto ai figli ancora minorenni. A Roma e Milano è possibile richiedere una consulenza prenotando un appuntamento allo 06.45433408. In tutte le altre regioni italiane è possibile avere comunque supporto a distanza scrivendo a
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. E’ inoltre possibile essere seguiti anche a distanza per la presentazione delle istanze in tutti i Tribunali italiani, seguendo questa procedura
Avv Emanuela Astolfi