L'Ufficio del Giudice Tutelare si occupa della tutela dei soggetti deboli, come i minorenni e gli incapaci, ed ogni suo provvedimento è adottato nell'esclusivo interesse della persona per la quale il suo intervento è stato richiesto.
Presso la nostra assiciazione, anche a distanza, forniamo supporto per tutti i procedimenti avanti al GT: è possibile prenotare un appuntamento (Roma e Milano) allo 06.45433408 oppure richiedere una consulenza a distanza, chiamando allo 06.45433408. E' possibile, a distanza, a seguito della prima consulenza obbligatoria, essere assistiti per le istanze al GT secondo le modalità indicate nella sezione del sito attività online
Presso la nostra sede, invece, oltre alla consulenza legale, ai soci che necessitano di aiuto per le i procedimenti di volontaria giurisdizione, offriamo supporto per:
- MINORENNI: i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri. Essi possono compiere liberamente le attività necessarie alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione). Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l’ordinaria amministrazione) per il cui compimento i genitori devono richiedere preventivamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c. (es. deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali, vendere automobili intestate al minore, ecc).Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’atto, determina altresì le modalità di impiego delle somme eventualmente ricavate. Nel caso di vendita di beni ereditari pervenuti al minore in successione e per i quali non si sia ancora conclusa la procedura di accettazione con beneficio di inventario (per esempio non siano ancora stati liquidati tutti i debiti), l’autorizzazione alla vendita del bene va richiesta non al Giudice Tutelare, ma al Tribunale (del luogo di apertura della successione) che provvede in Camera di Consiglio su parere del Giudice Tutelare.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: è una figura istituita per quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ( anziani e i disabili)
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso
Per tutte le attività avanti al Giudice Tutelare - Tribunale di Roma, Tribunale di Milano e attraverso il processo telematico in tutti i Tribunali d'Italia - è possibile chiamare per un appuntamento o per informazioni allo 06.45433408