La Riforma Cartabia ha introdotto un'importante novità nel diritto di famiglia italiano, permettendo ai coniugi di presentare contestualmente la domanda di separazione e di divorzio. Questa innovazione non solo semplifica il processo legale, riducendo la burocrazia e i tempi di attesa, ma offre anche una maggiore tutela alle parti coinvolte, favorendo un approccio più pacifico alla risoluzione delle controversie familiari. Ecco un'analisi della nuova disciplina.
Base normativa: La possibilità di proporre congiuntamente le domande è prevista dall'art. 3 della Legge sul divorzio. Tuttavia, resta fermo il presupposto della separazione personale per poter ottenere il divorzio, come stabilito dall'art. 151 del Codice Civile.
Termini da rispettare: anche se le domande vengono presentate insieme, il divorzio può essere pronunciato solo dopo che siano decorsi:
- 6 mesi dalla separazione consensuale
- 6 mesi dall'accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita
- 6 mesi dall'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile
- 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale
Conferma giurisprudenziale: La Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, ha confermato l'ammissibilità del ricorso congiunto cumulato di separazione e divorzio nell'ambito del procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Vantaggi della procedura unificata:
- Ottimizzazione delle risorse processuali
- Concentrazione della negoziazione in un'unica sede
- Definizione unitaria dei rapporti economici e patrimoniali
- Semplificazione procedurale per le parti
Compatibilità del sistema: il nuovo sistema è stato ritenuto pienamente compatibile con la natura del procedimento a domanda congiunta, il principio di indisponibilità dei diritti matrimoniali, il necessario controllo del Tribunale sulle condizioni concordate
Tutele e garanzie: il sistema prevede adeguate tutele in caso di sopravvenienze che possano incidere sull'accordo, garantendo la protezione degli interessi delle parti anche in caso di mutamento delle circostanze.
Questa riforma rappresenta una semplificazione procedurale, pur mantenendo le necessarie garanzie e i termini di legge tra separazione e divorzio. La possibilità di presentare le domande congiuntamente non modifica la natura sequenziale dei due istituti, ma ottimizza i tempi e le risorse processuali.
Per ottenere la pronuncia di divorzio dopo 6 mesi dalla separazione, ecco la procedura da seguire:
Presentazione del ricorso congiunto, i coniugi devono presentare un ricorso congiunto al Tribunale che contenga:
- La domanda di separazione
- La domanda di divorzio (in via condizionata)
- Le condizioni concordate sia per la separazione che per il divorzio
- La richiesta esplicita di pronuncia del divorzio decorsi i 6 mesi
- Prima fase - Separazione
- Il Tribunale fissa l'udienza per la comparizione dei coniugi dove:
- verifica la volontà di separarsi
- Omologa le condizioni di separazione
- Emette il decreto di omologa della separazione
Fase intermedia - decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione in caso di separazione consensuale, i coniugi devono:
- Depositare un'istanza per la fissazione dell'udienza di divorzio
- Confermare la volontà di divorziare
- Confermare o modificare le condizioni già concordate per il divorzio
Fase finale - Divorzio Il Tribunale:
- Verifica il decorso del termine di 6 mesi
- Accerta la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale
- Pronuncia la sentenza di divorzio
È importante sottolineare che: - Il termine di 6 mesi decorre dall'udienza di comparizione per la separazione
- Le condizioni concordate possono essere modificate prima della pronuncia del divorzio
- È necessaria la conferma della volontà di divorziare dopo il decorso dei 6 mesi
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Avv Emanuela Astolfi
Responsabile sportello famiglia