In tutta Italia assistiamo con i nostri avvocati i risparmiatori per il ricorso online all’arbitro bancario finanziario (ABF).
I nostri legali ti assisteranno per la presentazione del ricorso, analizzeranno i presupposti per l’azione e, in caso di esito positivo, ti tuteleranno nella tua controversia contro la banca o gli intermediari finanziari.
PUOI RICORRERE ALL’ARBITRATO BANCARIO PER OGNI TIPO DI PROBLEMA CONTRATTUALE CHE HAI CON BANCA, FINANZIARIA O BANCO POSTA
Nella maggior parte dei casi i nostri soci agiscono per cessione del quinto dello stipendio o della pensione, per la richiesta di restituzione delle spese sostenute dai ricorrenti e non maturate in caso di estinzione anticipata del rapporto. Altro motivo frequente è la valutazione dell’applicazione di tassi usurari su mutui o finanziamenti, il furto di bancomat o carte di credito, gli addebiti fraudolenti su carte di credito.
Come funziona:
1. VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL RICORSO – ISCRIZIONE 25 EURO
2. PRESENTAZIONE DEL RICORSO
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AVVIENE TUTTO ONLINE, NON DOVRAI MUOVERTI DA CASA TUA ED AVRAI LA CERTEZZA DI UN’ASSISTENZA LEGALE QUALIFICATA
Ricorda: Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.
Chi può ricorrere all'ABF?
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali - o sia entrato soltanto in relazione - con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Le questioni da sottoporre all'Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
È possibile presentare ricorso all’Arbitro solo dopo avere inoltrato un reclamo scritto all’intermediario sulla medesima questione. Se l’intermediario non risponde entro 30 giorni o se la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF entro 12 mesi dalla data del reclamo.
Il Collegio dell’Afb si deve pronunciare sul ricorso entro 60 giorni, ma in alcuni casi il termine può essere sospeso fino a un massimo di ulteriori 60 giorni. Altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la pronuncia completa della motivazione. In ogni caso, la procedura non può durare più di 270 giorni (90 per il completamento del fascicolo e 90 per la conclusione della procedura, prorogabili di altri 90 in caso di complessità).