Domenica, 24 Novembre 2024

Divorzio, niente reversibilità al coniuge con una cifra "simbolica" a titolo di assegno

Pubblicato in Sentenze

La pensione di reversibilità, come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 898/1970, spetta all'ex coniuge superstite titolare di un assegno divorzile. 

 

Tuttavia,  secondo l'Inps, per ottenere la reversibilità non è sufficiente il riconoscimento di una cifra "simbolica" a titolo a titolo di assegno e la Cassazione, con sentenza n. 20447/2020 ha accolto quanto sostenuto dall’ente di previdenza, stabilendo che  il coniuge superstite otterrebbe un vantaggio irragionevole e contrario alla ratio e alla natura dell'assegno divorzile se la cifra stabilita per l’assegno è irrisoria.

 

Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio quali sono i presupposti per ottenere la reversibilità nel caso di divorzio:

 


1)  il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica ( e non di entità simbolica). In caso di assegno una tantum (unica soluzione), il coniuge superstite non avrà diritto alla pensione di reversibilità ;

 

2) il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato (se convive con il partner può ottenere la reversibilità);

 

3) il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

 

Per una consulenza legale con il nostro sportello famiglia è possibile prenotarsi allo 06.45433408 (tel/whatsapp). Da tutta Italia è possibile richiedere un parere legale specializzato sulla propria situazione scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o procedere tramite il sito dell'associazione

 

Avv Emanuela Astolfi