Sabato, 23 Novembre 2024

Separazione e “spese straordinarie concordate”

Pubblicato in Sentenze

Come facciamo ad accordarci sulle spese straordinarie? E’ la domanda che molte coppie separate ci propongono allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi. Il giudice pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie concordate e poi si litiga ad ogni scontrino.

 

Il caso – Recentemente, in un procedimento di affidamento di minori patrocinato dai legali dello sportello famiglia dell’associazione, con un decreto, il Tribunale di Roma, si è pronunciato nel procedimento vertente tra una coppia con figlio minore in merito appunto alle spese straordinarie, stabilendo che sono “spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi, il Tribunale ha invece chiarito che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

 

Spese straordinarie da concordarsi – sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese suddivise nelle seguenti categorie:” a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia"

Per una consulenza legale con gli avvocati matrimonialisti di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile prenotarsi per Roma e Milano allo 06.45433408. Per un parere legale scritto, inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.