Giovedì, 21 Novembre 2024

Separazione con figlio disabile

Pubblicato in Sentenze

Se in una separazione è coinvolto un figlio disabile, occorrono particolari attenzioni: oltre alle tutele economico-patrimoniale, vanno considerate le cure, l'accudimento necessario per la persona portatrice di handicap.

 

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Al figlio disabile maggiorenne si applicano le norme previste per i figli minori.

L'equiparazione, tuttavia,  non riguarda l’affidamento ma solo la tutela economica del figlio, in quanto con la maggiore età viene meno la presunzione legale di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori); dunque al disabile vanno estese solo le norme sul diritto al mantenimento, all’audizione e alla casa familiare

Nel caso in cui il figlio maggiorenne ha una disabilità mentale,  il giudice non può limitarsi a prevedere a sua tutela delle misure fondate sulla semplice equiparazione con il figlio minore, ma deve andare al di là di quanto “stringatamente stabilito” dalla legge.

 

  • Il coniuge separato può essere nominato amministratore di sostegno del figlio?

Assolutamente si se è accertata l'assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione. ( o se è direttamente il figlio - beneficiario - a scegliere il genitore)

 

  • La giurisprudenza

 

Trib. Varese, sez. I, sentenza 21 aprile 2011

 

In presenza di figli maggiorenni con grave disabilità, il provvedimento di affidamento non è applicabile. E' vero che il richiamo dell'art. 155-quinquies c.c. alle norme previste per i minori è "integrale", ma pur sempre attraverso il filtro della compatibilità logica e giuridica, potendosi pervenire altrimenti alla conseguenza di una applicazione meramente formale delle norme per i minorenni, non rispettosa della necessità di guardare sempre alla "ratio" della legge che, nel caso di specie, come hanno scritto i Commentatori, è quella di "colmare un vuoto normativo". Ebbene, l'affidamento della prole (al genitore in via esclusiva o in modo condiviso a entrambi i genitori) presuppone la minore età del figlio, essendo l'istituto della potestà genitoriale disegnato dal Legislatore per sopperire alla mancanza di capacità di agire in capo al soggetto rappresentato. Ma con il raggiungimento della maggiore età, la capacità di agire non può essere né inibita, né limitata se non con ricorso alle misure di protezione dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia. Vi è, peraltro, che applicando tout court al figlio maggiorenne gravemente disabile l'istituto dell'affidamento, si rischierebbe di violare il suo diritto fondamentale a partecipare al processo in cui vengono adottate scelte limitative della sua capacità di agire, posto che, nel processo di separazione, in genere, questi non è parte sostanziale. Ancora: si applicherebbe un istituto di protezione giuridica, riservato ai minori, più limitativo rispetto ad alcuni previsti per gli adulti (come l'amministrazione di sostegno) che si modella ad hoc sulle esigenze di protezione e lascia ampi spazi di autonoma decisione senza necessità di intervento alcuno da parte di terzi. E ancora: l'handicap grave può essere pure solo fisico, rivelandosi in questo caso l'affidamento ope legis un elemento non di tutela, bensì di discriminazione, atteso che il figlio maggiorenne ha piena libertà di scelta quanto al rapporto con ciascuno dei genitori, mentre quello con grave disabilità (solo fisica) verrebbe ad essere "espropriato" di alcune di queste scelte in ragione di una mera menomazione della persona che non incide sulla capacità di volere e discernere. In conclusione, vanno estese al maggiorenne gravemente disabile solo le norme compatibili, guardando alla ratio legis dell'intervento normativo e, quindi, in linea di principio: il diritto al mantenimento, il diritto alla casa familiare, il diritto all'audizione.