Secondo i Tribunali italiani “In linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee”, lo stato di non occupazione del figlio non può più essere considerato come giustificazione del mantenimento “oltre la soglia dei 34 anni“
Sono infatti moltissimi i genitori, soprattutto le mamme, che si rivolgono ad Avvocato del Cittadino per chiederci consulenze e tutela nel caso in cui i loro figli, più che maggiorenni, coabitano ancora con loro nella casa coniugale ma, in assenza di redditi propri, pretendono ancora il mantenimento dal genitore non convivente. Ebbene, la prima regola è però che ogni caso è a sé. Le valutazioni bisogna farle partendo dai casi specifici, ad esempio, qualche giorno fa ho ricevuto una ragazza, 34enne - a cui il padre arbitrariamente ha sospeso il versamento dell’assegno di mantenimento “perché oramai è adulta” - in ritardo con gli studi perché dedita, praticamente per almeno 8 ore al giorno, all’assistenza della sorella disabile: è chiaro che in questo caso è più che legittima la richiesta al padre dell’adempimento.
Ad ogni modo, è chiaro che non si può gravare sui genitori a vita e, soprattutto nei casi in cui non ci si preoccupa della propria indipendenza, pretendere il mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e misura. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 16105/2016 ha infatti stabilito che «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"»
Anche recentemente il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.1769/2018 ha ribadito: “Ed infatti, la giurisprudenza rappresenta come non si possa pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché " l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione " (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata " in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani " (v. Cass, n. 12477/2004, n. 4108/2993)”.
Al Tribunale di Milano fa riferimento anche la recente sentenza del Tribunale di Modena 165/2018 : “Nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più es sere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (v. regime degli alimenti)". ( Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 marzo 2016).”
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Avv Emanuela Astolfi