La Cassazione, con l'ordinanza n. 27591/2021, in un procedimento di separazione, ha disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre dal momento che il padre, a cui è stata anche addebitata la separazione per il monopolio economico esercitato anche sullo stipendio della moglie, non ha mai provveduto a versare il mantenimento per il figlio dopo la separazione.
Il comportamento del padre è stato ritenuto contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c che disciplina l'affidamento a un solo genitore.
Per la Cassazione, infatti, “La Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado in ordine all’affido esclusivodel figlio alla madre, ha attribuito decisivo rilievo alla violazione dell’obbligo di concorrere al mantenimento di entrambi gravante sul P. che, all’esito della separazione, aveva tenuto un comportamento “sempre teso ad evitare qualsiasi esborso di denaro per il figlio, sottraendosi, in questo modo ai suoi obblighi come genitore” (fol. 6 della sent. imp.) ed ha rimarcato che le giustificazioni da lui addotte in ordine ad una situazione di difficoltà economica non potevano giustificare il suo totale disinteresse per il figlio, rispetto al quale aveva evitato di versare qualsiasi contributo per il mantenimento – tanto che era stato aperto a suo carico un procedimento penale ex art. 570 c.p. – ed ha stigmatizzato la circostanza che era giunto “fino al punto di farsi licenziare nell’imminenza dell’udienza fissata per la separazione così da risultare disoccupato” (ibidem). 4.4. Orbene, questa Corte ha già osservato come la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter medesimo codice, con riferimento alla separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (cfr., ex aliis, Cass. n. 977 del 2017; Cass. n. 24526 del 2010; Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 16593 del 2008). Ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore (cfr. Cass. n. 26587 del 2009; Cass. n. 22695 del 11/08/2021)".
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