Domenica, 24 Novembre 2024

Modifica dell’assegno divorzile: i parametri della Cassazione per calcolarlo

Pubblicato in Sentenze

Come si calcola l’assegno di separazione e divorzio? Questa è la domanda che molto spesso ci viene posta al nostro sportello famiglia dai soci che riceviamo in consulenza. Come spieghiamo sempre, non ci sono paramentri prestabiliti, delle tabelle,  che ci indicano come calcolare il dovuto: ogni situazione deve essere singolarmente esaminata.

 

In questo post però ci concentriamo su un due recenti provvedimenti emessi dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, n. 11177 e n. 11178 del 2019, che tracciano linee guida per la determinazione dell’assegno divorzile e la sua modifica (sia in caso di separazione che di divorzio, infatti, è possibile modificare le condizioni se sopravvengono fatti nuovi)

 

1) La modifica dell’assegno stabilito nella sentenza di divorzio non può basarsi su una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di divorzio ma dovranno emergere nuove situazioni che abbiano alterato l’equilibrio economico dei coniugi che giustifichino una rideterminazione dell’assegno

 

2) Non “vale” più il principio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, - come avevamo già visto in precedenti post del nostro blog - ma si dovrà procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e valutare il contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno divorzile alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due ed avranno una valenza sia l’età che la durata del matrimonio, come previsto dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898/1970. Dunque, dovrà essere garantito al coniuge avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (non saranno dunque il tenore di vita o l’autonomia economica l’oggetto della valutazione)

 

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