Giovedì, 21 Novembre 2024

Divorzio, assegno dovuto solo se il coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive

Pubblicato in Sentenze

L’orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile è oramai uniforme: proprio qualche giorni fa, il Tribunale di Firenze, con sentenza 1337-2020, con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi che, a seguito della separazione, hanno proseguito la convivenza per problemi di natura economica, ha stabilito un assegno in favore del consorte “più debole” in considerazione delle sue difficoltà di conseguimento dell’autonomia economica.

 


Il Tribunale di Firenza ha infatti stabilito: “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o , comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive. Dopo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 18287/2018, deve ritenersi che l'assegno abbia carattere sia perequativo che assistenziale, con la funzione non tanto di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, quanto piuttosto di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge meno abbiente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in considerazione della durata del matrimonio e delle scelte condivise sulla ripartizione dei ruoli compiute in costanza di comunione di vita. Nel caso concreto, il matrimonio fra le parti è durato quasi trent 'anni - dal 1980 sino alla pronuncia della separazione nel 2009 - e anche dopo tale data i coniugi hanno continuato a condividere la stessa casa ripetendo quella ripartizione di ruoli attuata in costanza di matrimonio, con assunzione di compiti prevalentemente domestici da parte della moglie e del pagamento dei costi di alloggio da parte di lui, seppure in assenza di quella comunione di intenti che è presupposto imprescindibile della persistenza del vincolo coniugale”. 

 

Per una consulenza con gli avvocati matrimonialisti di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile prenotarsi allo 06.45433408.

Pillole Notarili

SEPARAZIONE DEI BENI

Il regime di separazione dei beni permette ai coniugi di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio

QUOTA DI LEGITTIMA

La quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre

ACQUISTARE CASA DAL COSTRUTTORE: ATTENZIONE AI RISCHI

Se il costruttore fallisce prima del trasferimento della proprietà dell’immobile, sarà poi difficile recuperare acconti e caparre. Saranno invece tutelati i creditori con garanzie reali sull’immobile

INTERMEDIAZIONE - AGENZIA IMMOBILIARE

Attenzione alle penali previste nel caso in cui il cliente intenda recedere dal contratto con l’agenzia

COMUNIONE DEI BENI

In mancanza di diverse pattuizioni, il regime di comunione dei beni si applica automaticamente

PROPOSTA ACQUISTO IMMOBILE

La cosa più importante da verificare è che la proposta preveda la regolarità di tutte le verifiche riguardanti la proprietà del bene e tutti gli aspetti urbanistici, catastali e condominiali.

DONAZIONE

la revoca è ammessa in caso di ingratitudine del donatario e sopravvenienza di figli del donante

TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo è il testamento scritto di pugno dal testatore.

«
»