Sabato, 23 Novembre 2024

AVVOCATO DEL CITTADINO: IN UNA CONVIVENZA, PUO' IL PROPRIETARIO DI CASA, MANDAR VIA IL PARTNER DA UN GIORNO ALL'ALTRO?

Non ci sono garanzie. Il rinnovamento quotidiano dell'amore è l'unico motore di energia per la coppia. Ma se si litiga, o ci si lascia, in molti casi il proprietario della casa in cui si è svolta la convivenza dice: "fai le valige, da domani non ti voglio più trovare, altrimenti cambio la serratura".

Sono sempre di più i compagni spaventati dal ritrovarsi da un giorno all'altro senza un'abitazione a rivolgersi all'associazione di solidarietà sociale Avvocato del Cittadino, la prima a sorgere su strada, a diretto contatto con le persone e le loro necessità.

 

Ma per dare una risposta a questa situazione è necessaria una premessa: il nostro ordinamento prevede una tutela possessoria per la convivenza more uxorio, cioè secondo il costume matrimoniale. "Dunque - spiega Emanuela Astolfi, presidente dell'associazione - nel caso di una convivenza stabile, basata su una reciproca assistenza morale e materiale, è senza dubbio un diritto per l'ex compagno avere la piena disponibilità dell'appartamento ed un dovere per il proprietario di casa fornire un termine congruo al partner per la ricerca di una nuova sistemazione. Diverso è invece per chi è ospite per qualche giorno o per un tempo determinato".

 

Ma vediamo il perché: il convivente more uxorio si trova in una situazione di detenzione qualificata, paragonabile al conduttore nel caso di una locazione. Infatti, la recente giurisprudenza, riconosce in capo al convivente more uxorio sempre maggiori diritti e tutele. In particolare, rispetto alla casa, egli ha diritto ad una tutela possessoria e dunque, qualora con violenza e minaccia, fosse allontanato dall'abitazione, può esercitare l'azione di spoglio per essere reintegrato nell'immobile.

 

Diverso invece è per chi è ospite che dunque non può beneficiare delle tutele garantite al convivente more uxorio. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7214 del 21 marzo 2013 ha infatti stabilito che "La convivenza more uxorio determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un poter e di fatto  basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalita'; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unita' abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro quand'anche il primo non vanti un diritto di proprieta' sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilita' di entrambi"

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