Giovedì, 21 Novembre 2024

Disdetta immediata del contratto di affitto

Pubblicato in Sentenze


 

E' possibile recedere dal contratto di affitto di casa

senza concedere al locatore il preavviso di 6 mesi?

 

Anche se ricorrono gravi motivi, il preavviso di 6 mesi va rispettato.

Tuttavia, è possibile raggiungere una conciliazione con il locatore, anche attraverso un ATP

 

 

 

Non è possibile abbandonare immediatamente la casa in cui si vive in affitto e non pagare le sei mensilità dovute per il preavviso. In caso di problemi gravissimi, tuttavia, come nella circostanza in cui la salute del conduttore (l'inquilino) è in pericolo per lo stato in cui versa l'immobile, occorre procedere immeditamente per trovare una soluzione.

 

L'articolo 1578 del codice civile, stabilisce:

 

Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

 

Se l'appartamento presenta delle forti criticità, occorre prima, formalmente, rappresentare al locatore la situazione di estremo disagio e, in caso, procedere o con la mediazione o con un accertamento tecnico preventivo.

 

Ma andiamo con ordine:

 

- Il primo consiglio che diamo ai nostri soci (se la bonaria comunicazione al locatore non porta alla risoluzione del problema) è di incaricare un tecnico di fiducia per la redazione di una perizia sull'immobile che quantifichi anche i danni patiti. Sarà poi possibile notificare la relazione al locatore per la richiesta di un intervento di manutenzione urgente e la domanda risarcitoria (oltrechè di abbassamento del canone di affitto o di richiesta di rilascio anticipato)

 

-  se la diffida ad adempiere corredata di perizia notificata al locatore non sortirà l'effetto desiderato, con un legale si dovrà valutare se procedere con mediazione o Atp per richiedere il risarcimento dei danni, l'abbassamento del canone di affitto e, in caso,  il rilascio anticipato dell'immobile.

 

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La giurisprudenza. Ecco l'estratto di qualche sentenza in proposito:

 

Cassazione, sentenza n. 915/1999 -  “il locatore è ugualmente tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore, per effetto delle condizioni abitative dell'immobile locato, quand'anche tali condizioni fossero note all'inquilino al momento della conclusione del contratto, dovendosi ritenere che la tutela del diritto alla salute prevalga su qualsiasi accordo tra privati di esclusione o limitazione della responsabilità del locatore”.

 

 

Cassazione, sentenza n. 20346/2010 - “se l'immobile è affetto da umidità, il giudice può decretare il risarcimento danni ( dovuti all’ammuffimento dei suppellettili ) in favore dell’inquilino a carico del proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili. L'invasione dell'umidità per effetto di trasudo dalle pareti costituisce un "deterioramento rilevante", un "vizio" che incide sulla funzionalità strutturale dell'immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può legittimamente invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 del codice civile”.

 

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MUFFA AFFITTO AVVOCATO DEL CITTADINO

 

 

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