Mercoledì, 04 Dicembre 2024

Condominio: tabelle millesimali, 3 cose da sapere

Pubblicato in Sentenze

Sono sempre frutto di liti e contrasti tra condomini e amministratore, parliamo della ripartizione delle spese e delle tabelle millesimali. 
Al nostro sportello condominio i nostri avvocati sono a disposizione di chi ha problemi condominiali: per prenotare una consulenza in tutta Italia occorre chiamare il numero unico nazionale 06.45433408 (tel/watshapp), oppure è anche possibile richiedere un parere scritto via email.

 

Vediamo in questo post la ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali: infatti, come è noto, è necessario accertare la porzione di proprietà di cui i singoli condomini  godono per dividere le spese necessarie alla conservazione e il godimento delle parti comuni e quelle necessarie alla realizzazione di opere deliberate dalla maggioranza dell’assemblea, maggiore sarà la porzione di proprietà posseduta ed ovviamente maggiori saranno le spese da sostenere. 

 

Ma ecco tre cose da sapere:

 

1. COME SI APPROVANO LE TABELLE MILLESIMALI – ebbene, le tabelle millesimali non sono il frutto di un calcolo solo matematico: i condomini possono elaborare tabelle millesimali che considerano interessi soggettivi. Infatti, secondo la giurisprudenza, le tabelle possono essere adottate con delibera a maggioranza qualificata, non è quindi necessaria l’unanimità, e non sono il prodotto di un puntuale accertamento tecnico, ma il risultato di una trattativa che contempla considerazioni discrezionali. E’ ovviamente facoltà del singolo condomino agire in giudizio per richiedere la revisione delle tabelle millesimali

 


2. RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER GODIMENTI DI SERVIZI – ci sono costi che però non dipendono dalla porzione di proprietà posseduta ma dall’utilità che ciascun condomino ne trae: in questo caso le spese vanno valutate in base al coefficiente di godimento del bene del singolo condomino.

L’esempio classico è l’ascensore, chi è al 5 piano di certo non uò pagare come chi è al piano terra

 

3. CONDOMINI PARZIALE – ci possono essere parti del condominio di proprietà solo di alcuni soggetti: in questo caso, ovviamente, non saranno chiamati alla partecipazione delle spese i condomini che non ne possono fruire.

 

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