Domenica, 24 Novembre 2024

Viaggio di nozze: l’agenzia deve rimborsare il prezzo pagato se, per impossibilità sopravvenuta, gli sposi non partono

Pubblicato in Sentenze

Il Tribunale di Busto Arsizio si è espresso sul caso riguardante uno sposo  che si è rivolto al giudice per ottenere il rimborso di quanto pagato ad un’agenzia per il suo viaggio di nozze, purtroppo annullato per la malattia della madre.

 

Lo sposo ha dunque agito in giudizio per ottenere l'accertamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di viaggio:  l'agenzia gli aveva restituito solamente una parte dell'importo versato, applicando una penale per la disdetta inaspettata.

 


Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 1818/2019, ha statuito che “Come correttamente evidenziato da Cass. Civ. 16315/2007 , nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori, la finalità turistica (o "scopo di piace re") è l' interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta. Ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, visto il venir
meno dell' elemento funzionale dell' obbligazione costituito dall'interesse creditorio, l'estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parli dalle rispettive obbligazioni , quale ipotesi di estinzione autonoma rispetto a quella disciplinata dall'art. 1463 c.c.. Nel caso in questione [...] E' venuta men o infatti la finalità turistica, intesa non come motivo irrilevante ma quale scopo cui tutte le prestazioni promesse dal tour operator sarebbero state finalizzate, e cioè quello della realizzazione del benessere psico -fisico derivante dalla vacanza [..] Non può neppure trovare applicazione la penale (o, stante il già avvenuto incameramento delle somme, la caparra) pattuita per l'annullamento del viaggio, posto che la penale/caparra (artt. 1382 e 1385 c.c.) ha la funzione di liquidare preventivamente un risarcimento e pertanto presuppone una responsabilità contrattuale, nel caso di specie insussistente, vista la non imputabilità dell'evento impeditivo della partenza

Di conseguenza l’agenzia di viaggi è stata condannata a restituire quanto pagato dallo sposo per il viaggio.

 

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Avv Emanuela Astolfi