Giovedì, 05 Dicembre 2024

Separazione, addebito e infedeltà. Ecco la sentenza

Pubblicato in Sentenze

Se l’infedeltà del coniuge è causa e non conseguenza della crisi matrimoniale, la separazione può essere addebitata al consorte infedele. Altrimenti, la domanda di separazione “per colpa” è infondata.

 

Abbiamo già affrontato la questione in molti post, le domande circa l’addebito in caso di tradimenti riecheggia poi di frequente nei nostri sportelli dedicati al diritto di famiglia Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi. In questo post analizziamo una recente sentenza del Tribunale di Asti che conferma l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato: in sostanza, se il tradimento provoca la crisi della coppia ed è quindi la reale ragione della separazione è ragionevole chiedere l’addebito, se invece la coppia era già in crisi e proprio la crisi ha indotto il coniuge verso l’infedeltà, la richiesta di addebito non appare fondata.

 

Ovviamente, dimostrare ciò non è semplice e nell’ambito del procedimento vanno prodotte valide prove che saranno analizzate dal giudice nella fase istruttoria.

 

Da alcuni estratti della sentenza n. 955/2018 del Tribunale di Asti emerge chiaramente quanto sopra espresso: “La domanda di addebito formulata dal ricorrente è priva di fondamento. Allega il C****a di aver scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con uno degli amici del gruppo frequentato dal nucleo famigliare, a partire dall'estate 2014; relazione che sarebbe iniziata a partire dall'ottobre 2014. Come noto, secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente maggioritario: "(...) Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di prova re la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà " (da ultimo, tra le tante, Cass., VI, 19/02/2018, n. 3923). i comportamenti troppo affettuosi elargiti da una donna sposata con i figli ad un uomo (Elio Borello, N.d.R.) che non era il C****a", comportamenti manifestatisi in occasione delle saune/bagno turco nella piscina di Montà frequentata da un gruppo di amici (tra cui la V****a); sennonchè considerate le voci in paese "(...) facendo notare la cosa ad entrambi, durante una serata in sauna, a fine ottobre, i due ritenevano idoneo di dover sospendere il sodalizio, troncando ogni rapporto di amicizia sia con me che con la Cavadore (l'altra amica del gruppo, N.d.R.)"; b) risultano poi (v. doc. n. 8) anche le dichiarazioni sottoscritte da una vicina di casa della coppia, Lil iana Malacrino la quale ha precisato che "(...) essedo la sottoscritta dirimpettatia della residenza dei coniugi C****a - V****a (...) mi sono trovata in parecchie circostanze ad osservare le seguenti situazioni: una madre molto nervosa che punisce ogni azione dei bambini diversa dal suo volere (...) la mia sensazione è quella di una persona che vuole sottomettere gli altri al suo volere e si fa vanto della sottomissione dei figli (...) tanto severa nei riguardi dei figli molto meno nei confronti di se stessa (...) ha delegato per un lungo periodo l'accompagnamento dei figli a scuola (...) alla nonna paterna (...) la signora è quasi sempre assente da casa (...) pur avendo impegni lavorativi parziali"; e conclude "(...) nei mesi estivi, a causa della mia insonnia, l'ho vista rientrare a casa nelle prime ore del mattino"; non si riportano e si sospende ogni commento, infine, sulle residue dichiarazioni, dello stesso tenore, circa il carattere aggressivo e le abitudini poco accudenti della V****a; c) nè ci si sofferma sulle dichiarazioni rese da un altro sedicente amico della coppia, S. R. (v. doc. n. 9) non foss'altro che per la ragione che trattasi di rilevi in parte cronologicamente successivi (come la maggior parte delle altre allegazioni documentali, su cui non c i si sofferma, appunto in quanto irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'eziologia della crisi) e, in parte, ultronei: avendo ad oggetto la dedotta incapacità della V****a di relazionarsi pacatamente/educatamente con i minori; sebbene, significativamente, nessuna della parti metta in dubbio la domanda di affidamento condiviso (su cui si rinvia infra ) -. Anche a voler ritenere provati tali (evidentemente valutativi, generici e non circostanziati riscontri, specie sotto il profilo causale) resta la circo stanza che trattasi di vicende che non erano ignote al ricorrente (così come le divergenze sullo stile educativo dei minori); lo stesso C****a ha dichiarato di aver ritenuto necessario, nonostante le dedotte evidenze della frattura, ponderatamente, andare oltre, in primis non troncando la convivenza, evidentemente con l'intento di ripristinare la relazione; sennonchè il legame matrimoniale era, in realtà, da tempo in crisi; come si desume dalla scelta del C****a di rivolgersi fin da subito alla consulenza psicoterapeutica (anche in sede di mediazione familiare) da parte della dott.ssa O.; con la quale si era affrontata altresì, specificamente, la questione della relazione della V****a con tale E., peraltro riconosciuto e frequentato anche dai minor i e circa l'anteriorità della frattura coniugale rispetto a tale relazione extraconiugale della V****a riporta la stessa dott.ssa C. la quale ricostruisce la crisi separativa del nucleo concentrandosi in tema di "(...) divergenze sulle modalità educative e relazionali con i figli che, nel tempo, sono diventate sempre più marcate ed evidenti"; più specificamente, è nella relazione della dott.ssa F che trova riscontro l'eccezione della A. a di disaffezione/anafettività/scompensi della sfera sessuale relativi al profilo del C****a, osservati dalla dott.ssa F. a partire dall'anamnesi familiare: "(...) un bambino timido e per nulla incline all'autoaffermazione ed alla propositività, abbia sviluppato chiusura alla relazione, tratti di dipendenza, difficoltà nell'espressione del sé fino all'inibizione e alla compensatoria parafilia da egli stesso ammessa, che lo ha visto nel primo periodo del matrimonio raggiungere il piacere sessuale soprattutto ricorrendo a scarpe femminili come feticcio. La signora V****a racconta che per questa ragione essi si sono rivolti alla sessuologa dott. D C, percorso che ha permesso di integrare questa esigenza del sig. C****a in una sessualità più completa, tanto da consentirle di rimanere incinta"; sennonchè le dinamiche disfunzionali della coppia non risulta che abbiano poi trovato adeguata, definitiva compensazione; che poi la relazione della V****a non rappresenti l'origine e il fondamento della scelta di separarsi (peraltro, come detto, la convivenza essendo proseguita; e la V****a si è allontanata dalla casa solo dopo il deposito del presente ricorso) ebbene l'anteriorità della crisi viene richiamata nella stessa ricostruzione degli avvenimenti successivi: laddove, ad esempio, il ricorrente riporta (non già la relazione extraconiugale ma) "(...) I comportamenti materni, nonostante i tentativi stragiudiziali di sottolineare e prendere in carico la difficoltà dei bambini, non sono mutati, al punto che nel fine settimana del 5 -6 marzo 2016 la signora V****a si è allontanata per l'intero week end dichiarando che doveva andare in montagna "per riposarsi" nonostante entrambi i bimbi fossero ammalati con febbre" (p. 11 del ricorso); delle due l'una o si valorizzano tali comportamenti e allora la pregressa relazione diventa irrilevante; ovvero non avrebbe senso citarli; né risultano altri riscontri sull'origine della crisi di coppia che non sia da ascrivere al progressivo decadimento dei legami di menage (dalla scarsa corrispondenza coniugale nell'intimità; ai problemi di relazione). Come noto, in materia di separazione e divorzio, l'addebito va escluso ove si accerti la mancanza di nesso causale tra la dedotta infedeltà e l'insorgere della crisi coniuga le, alla luce della valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti - come nella specie - la preesistenza di una profonda crisi affettiva già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato una convivenza meramente formale (tra le altre, in tema, da ultimo, Tribunale Caltagirone 24 febbraio 2018 n. 140). La domanda di addebito va pertanto rigettata

 

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