La modifica del divorzio è un tema complesso e delicato che riguarda non solo le coppie, ma anche i loro familiari. Questa questione spesso implica una revisione approfondita delle condizioni economiche e delle responsabilità genitoriali. In molte situazioni, le parti coinvolte devono affrontare nuove sfide. È fondamentale che le parti collaborino in modo costruttivo, cercando di raggiungere un accordo che tenga conto non solo delle esigenze immediate, ma anche delle prospettive future, per garantire un esito equo e soddisfacente per tutti. Se così non fosse, è indispensabile procedere giudizialmente.
1. PRESUPPOSTI GENERALI
- La modifica può essere richiesta "in ogni tempo" qualora sopravvengano giustificati motivi, come stabilito dall'art. 473 bis.29 del Codice di Procedura Civile
- È necessario che siano intervenuti fatti nuovi che alterino l'equilibrio precedentemente stabilito
- La modifica deve essere fondata su motivazioni oggettive e dimostrabili
2. ASPETTI MODIFICABILI
- Assegno di divorzio
- Affidamento dei figli
- Contributi economici per i figli
- Assegnazione casa coniugale
- Rapporti patrimoniali tra ex coniugi
3. CASI SPECIFICI IN CUI È POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA
Come stabilito dalla Cassazione civile n. 21874/2014:
- Sopravvenute modifiche delle condizioni economiche degli ex coniugi
- Mutamento significativo dello stato di bisogno di uno dei coniugi
- Acquisizione di nuove risorse economiche
- Formazione di nuovi nuclei familiari
- Cambiamenti che riguardano l'interesse dei figli minori
4. PROCEDURA E TEMPISTICA
- La modifica può essere richiesta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio
- Se non si procede in maniera congiunta, occorre procedere con ricorso al tribunale
- Gli effetti decorrono dalla data della domanda di modifica
- Non è possibile far retroagire la modifica al momento in cui sono maturati i presupposti
5. VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Come evidenziato dalla Cassazione civile n. 27205/2019, il giudice valuta:
- Redditi reali delle parti
- Beni e risorse potenzialmente fruttifere
- Condizioni economiche comparative di entrambi i coniugi
- Eventuali nuovi nuclei familiari
- L'effettiva incidenza dei cambiamenti sull'assetto precedentemente stabilito
6. LIMITI DELLA REVISIONE
- Non è possibile modificare profili risarcitori o compensativi
- Non si può richiedere una nuova valutazione autonoma dei presupposti originari
- La revisione riguarda esclusivamente il profilo assistenziale
- Le modifiche devono essere giustificate da fatti sopravvenuti significativi
È importante notare che la modifica può essere richiesta anche se l'assegno non era stato originariamente richiesto o era stato negato, purché siano sopravvenuti giustificati motivi che rendano necessaria una rivalutazione della situazione.
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Avv Emanuela Astolfi