In generale, le spese relative all'acqua potabile nel condominio sono divise in base al numero degli occupanti delle unità immobiliari, escludendo gli immobili disabitati.
Eppure, la giurisprudenza è andata contro le consuetudini, stabilendo che le spese vanno ripartire secondo i consumi. Presso Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile avere consulenze con avvocati specializzati in materia di condominio, è possibile prenotare un appuntamento allo 06.45433408 (tel/watshapp) oppure, in città doce non siamo presenti, ottenere consulenze online.
Ecco tuttavia due cose utilissime da sapere:
1. RIPARTIRE LE SPESE IN BASE AI CONSUMI - la Cassazione, con sentenza n 17557/2014 ha specificato che “le spese relative al consumo dell'acqua devono essere ripartite in base all'effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche [..] Infatti – proseguono gli ermellini - l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell'acqua che serve per le parti comuni dell'edificio”.
COME FARE A CONTARE I CONSUMI – se non ci sono contatori per determinare i consumi pro quota, la Suprema Corte, nella stessa pronuncia sopra richiamata, specifica che “il sistema dell'art. 1123 cod. civ. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno. Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare [..] Inoltre, esentare gli appartamenti non abitati dal concorso nella spesa significa sottrarli non solo al costo del consumo idrico imputabile al lavaggio delle parti comuni o all'annaffiamento del giardino condominiale, ma anche a quella parte della tariffa per la fornitura dell'acqua potabile che è rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, la quale, parametrata sul numero delle unità immobiliari domestiche facenti parte del condominio, è indipendente dal consumo effettivo”. Dunque, se non sono presenti contatori, va tenuto conto della proprietà immobiliare posseduta: “in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà [..]”.