La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20844/2015, chiede rigore matematico nella contestazione dei conteggi di lavoro: il risarcimento per illegittimità del licenziamento non si calcola in maniera orientativa
Infatti, secondo la Suprema Corte, non sono ammesse contestazioni generiche: “questa Corte (Cass. n. 4051 del 18/02/2011, Cass. n. 10116 del 18/05/2015), secondo il quale nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”.
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