In questo post vi propongo un estratto della Sentenza 2954-2018 della Corte d’Appello di Venezia. Abbiamo già analizzato in altri articoli come l’orientamento della giurisprudenza sia cambiato: il mantenimento del tenore di vita ( ancora valido per la separazione), in fase di divorzio non costituisce più un paramento valido.
Al nostro sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi riceviamo, sia io che i miei colleghi, coniugi che rappresentano i sacrifici e le rinunce connesse alla vita matrimoniale, soprattutto riferite alle scelte professionali. Ebbene, la sentenza che ho scelto per voi per questo post, chiarisce bene perché l'assegno divorzile non aveva né ha lo scopo di pareggiare il divario reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi. Ecco alcuni estratti:
- La sentenza sopra richiamata chiarisce due punti essenziali: innanzitutto va valutato il diritto a richiedere l’assegno e poi si passa ai criteri di quantificazione “Questa Corte premette che, a prescindere dalla definizione del contributo di mantenimento concordata o negata dai coniugi con la separazione consensuale, l'accertamento del distinto diritto all'assegno di divorzio si articola, come da consolidata giurisprudenza, in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto del coniuge che lo richiede ,[..]Nella seconda fase va determinata in concreto la misura dell’assegno, in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 della Legge n.898/1970 (e successive modifiche)”
Con riferimento al tenore di vita, la sentenza chiarisce: “Il parametro di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno era riferito al tenor e di vita mantenuto in costanza di matrimonio e alle aspettative che il coniuge economicamente più debole aveva ragionevolmente maturato anche in previsione futura (Cass.Civ., Sez.Un., nn. 11490 e 11492/1990). Secondo il più recente orientamento, citato d all'appellante (Cass.Civ, sez. I, nn. 11504/2017), tale adeguatezza va invece rilevata - per evitare una impostazione che poteva tendenzialmente favorire il perseguimento di rendite parassitarie - laddove i mezzi a disposizione del coniuge che richiede il contributo solidaristico dell'altro, anche dopo il venir meno definitivo del rapporto, siano tali da consentirgli di raggiungere in autonomia l'indipendenza economica. La soglia oggettiva di tale autosufficienza non può essere tuttavia standardizzata e, così come l'assegno divorzile non aveva né ha lo scopo di pareggiare il divario reddituale e patrimoniale fra gli ex coniugi, non si può astrarre il livello dell'indipendenza economica dalla specifica condizione del singolo, inteso quale persona che, seppure a sé stante, è portatrice di un bagaglio culturale e di esperienze di vita maturati nel tempo nonché influenzati sia dalla condivisione in concreto del vissuto familiare che dal "costo" - in termini di carriera, di esperienza professionale, di risparmi o e accrescimento patrimoniale in senso lato - della sua partecipazione al menage familiare, per come e quanto impegnata nel corso del rapporto coniugale. Il solo tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, in questa prospettiva, è un parametro al contempo inadeguato per eccedenza e per difetto: "per eccedenza", perché conferisce con durata tendenzialmente indefinita vantaggi aprioristicamente fondati sulle risorse patrimoniali e produttive dell'altro coniuge, col rischio di costituire la rendita parassitaria che non vi è ragione di garantire, e "per difetto" perché riduce l'analisi ai dati più tangibili ed evidenti, quasi contabili, laddove molti altri fattori vengono in evidenza per valutare di cosa davvero necessita per essere indipendente quello dei due coniugi che, rimasto a sé stante, continua la propria vita dopo aver acquisito con il matrimonio caratteristiche personali (o dopo avervi rinunciato, per le esigenze familiari) che non coincidono più con le prerogative di status della coppia, che più non esiste, bensì con la propria individualità comunque evolutasi, anche economica e sociale. In questa prospettiva, un parametro di "indipendenza economica" intesa in senso standardizzato condurrebbe ad individuare, in termini impropriamente generalizzati - perché non autorizzati dalla formulazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970, che pure mantiene la sua funzione solidaristica -, una soglia di necessità reddituale minima (come per i limiti che condizionano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stat o o per la garanzia minima del multiplo della pensione sociale) che tuttavia, riconducendosi al concetto di "autonomia" economica, non può prescindere dalla soggettività che caratterizzava ciascun individuo, così come formatosi con il matrimonio e per la durata del vincolo. Né la metodologia di analisi, con la sua distinzione bifasica della valutazione dell' an debeatur dell'assegno e della individuazione del quantum debeatur , consente di prescindere, nella valutazione trasversale della adeguatezza dei mezzi personali del coniuge sfavorito, dalle condizioni che hanno pur caratterizzato il vissuto della coppia, anche (ma non solo) sotto l'aspetto economico, e che sono espressamente indicate nella seconda parte del VI comma dell'articolo citato, quali il con tributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio proprio o di quello comune e la durata del matrimonio . Tali condizioni vanno considerate per valutare il grado di autonomia e indipendenza, in quanto giustificano aspirazioni riconducibili ad aspetti fondamentali della personalità, tutelati a livello costituzionale : l 'art.2 Cost. mantiene infatti aperto l'accesso alla solidarietà che l'art.5 della Legge n.898/1970 definisce in ragione non certo dell'ultrattività automatica di un obbligo di natura economica quanto del necessario rispetto per l'esperienza maturata in comune dai coniugi, nel corso del matrimonio . In questa prospettiva, chi richiede l'assegno ha l'onere di allegare e provare quali fossero, in senso più lato, le condizioni personali di cui concretamente fruiva in costanza di matrimonio e la mancanza attuale di risorse patrimoniali adeguate a farvi fronte”.
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Autore: Avv Emanuela Astolfi