Sarà una coincidenza ma dall’inizio dell’anno sarà almeno il quarto caso: si presentano allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi coniugi con accordi di separazione fai da te, scritture private da loro redatte, in cui è specificato l’importo che hanno pattuito per il mantenimento dei figli. Ed in alcuni casi, nero su biano, sono anche riportate assunzioni di responsabilità relative all’abbandono della casa coniugale.
Ebbene, occorre fare chiarezza e rispondere una volta per tutte ad una domanda: ma queste scritture private (nella maggior parte dei casi fac simile scaricati da internet e compilati all’occorrenza), sono valide?
NO. Ed è proprio questo il motivo che fa correre il coniuge “vittima dell’inadempimento” da noi. Se infatti le condizioni della separazione non vengono innanzitutto ponderate con un legale che sappia valutare la situazione e portare la coppia ad un accordo equilibrato - che andrà poi o omologato, autorizzato o munito di nulla osta dal Tribunale – non hanno validità. Dunque non si potrà agire per pretendere il mantenimento concordato. Né per tutte le altre più o meno lecite condizioni pattuite.
Infatti, nonostante ai coniugi sia lasciata ampia autonomia nello stabilire le condizioni della separazione in ordine agli aspetti economici ed ai tempi di permanenza con la prole, il nostro ordinamento prevede il controllo da parte del Tribunale delle condizioni di separazione concordate al fine di assicurare che le pattuizioni non ledano gli interessi dei minori e siano conformi alla legge. Dunque, la separazione, anche quella veloce, con negoziazione assistita, va autorizzata dal Tribunale competente o munita di nulla osta se non vi sono figli minorenni.
Per consulenze con gli avvocati divorzisti della nostra associazione – che assolutamente consiglio di effettuare, anche in coppia, prima di prendere qualunque tipo di decisione - è possibile prenotarsi allo 06.45433408
Avv Emanuela Astolfi