Cosa succede se i turni lavorativi della madre non si conciliano con gli orari dei minori? Ed i figli, dove è più giusto che abbiano la residenza ed il collocamento? Sono domande che frequentemente vengono poste dai coniugi che si rivolgono per affidamento minori o separazioni allo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi.
Ritengo necessario premettere che ogni situazione va valutata singolarmente, non esistono casi fotocopia e le condizioni di separazione vanno sempre costruite ad hoc sulla situazione familiare. Ad ogni modo, è utile capire come si è orientata la giurisprudenza negli ultimi anni.
Considerando che l’affidamento condiviso è quello privilegiato nell’ambito delle separazioni e dei divorzi, come si determina la residenza del minore? Secondo la Cassazione (ordinanza n. 3652/2020) il giudice deve garantire la situazione più idonea al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. La stessa sentenza stabilisce che il principio cui si è ispirata la Corte di appello nella sua decisione circa la collocazione prevalente della minore con la madre, è corretto e va recepito e integrato nel principio di diritto secondo cui “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Anche il Tribunale di Milano sez. IX, il 19/10/2016 ha precisato: “Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall’eventuale avvenuto trasferimento, dell’acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall’uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile”.La residenza del minore sarà dunque disposta in relazione a quello che sarà il genitore collocatario e di certo verrà privilegiata la permanenza del figlio all’interno della casa familiare.
Gli orari di lavoro dei genitori come possono influire sull’affidamento – a tal proposito, la Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza 18 ottobre 2019 – 13 febbraio 2020, n. 3652, con riferimento al caso di un padre che ha richiesto lo spostamento presso di lui della residenza della figlia, in ragione dei suoi orari di lavoro, più aderenti alle esigenze della minore rispetto a quelli materni, ha ritenuto più ragionevole, per la crescita equilibrata di una bambina in tenera età la convivenza con la madre, respingendo sia la richiesta di affido paritetico che di cambiamento di residenza.
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Avv Emanuela Astolfi