Venerdì, 01 Novembre 2024

Separazione, spese ordinarie e spese straordinarie, cosa dice il Protocollo del Tribunale di Roma

Pubblicato in Sentenze

Motivo di accese liti tra i coniugi, dopo la separazione, è la suddivisione delle spese straordinarie “preventivamente concordate” per cui riceviamo molte richieste di aiuto allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi. E’ ormai prassi, salvo diverse disposizioni nelle condizioni di separazione, rifarsi al Protocollo dettato dal Tribunale di Roma. Vediamo cosa stabilisce: 

 

Le spese ordinarie, dunque comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco ( comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)” (Protocollo uscite straordinarie del Tribunale di Roma).

 


Invece, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vengono suddivise nelle seguenti categorie: 


- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposduola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”;
- di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”;
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica”;
- medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”.
Il Protocollo del Tribunale di Roma,  riguardo alle spese straordinarie da concordare, stabilisce che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

 


Le spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione sono: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”.

 


Ovviamente è possibile nei procedimenti consensuali fare delle diverse previsioni mentre nelle separazioni giudiizali è  il Giudice a definire cosa rientra nel mantenimento ordinario e quali sono le voci straordinarie. Per fissare un appuntamento con la nostra associazione a Roma e Milano è possibile chiamare allo 06.45433408.