Domenica, 24 Novembre 2024

Lo sfratto dell’inquilino in nero. 3 cose da sapere

Pubblicato in Sentenze

Cosa succede quando nell’immobile affittato in nero, l’inquilino inizia a vivere gratis, senza pagare più il “canone” pattuito verbalmente? Come si fa per lo sfratto?

 

Allo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi riceviamo sia proprietari che inquilini di immobili locati in nero che cercano soluzioni a situazioni piuttosto ingarbugliate. Ma andiamo con ordine:

 

- SE L’AFFITTO E’ IN NERO – senza contratto non esiste la locazione: è chiaro dunque che far abitare nel proprio immobile un soggetto e chiedere la corresponsione di un canone è una condotta illecita. Il contratto verbale è infatti nullo. Anche se il contratto esiste ma non è registrato l’affitto non è regolare e la nullità del contratto può essere fatta valere dall’inquilino. “Qualora il proprietario non registra il contratto, l’inquilino ha diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la restituzione di tutti i canoni di locazione versati dal primo all’ultimo giorno in cui ha vissuto nell’immobile. Diversamente, il locatore, ricorrendone i presupposti, potrà chiedere un compenso per l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. solo se la domanda risulta espressamente formulata nel giudizio”. A stabilirlo è la Cassazione, sent. 25503/16.

 

- CAUSA PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO – Se quindi ci troviamo in un caso di affitto irregolare, non è possibile mandare via l’inquilino con lo sfratto. Sarà necessario, per il proprietario che vuole rientrare in possesso dell’immobile solo attraverso un’azione per occupazione senza titolo

 

- LA RESTITUZIONE DEI CANONI VERSATI IN NERO – in caso di affitto in nero, l’inquilino può richiedere indietro al proprietario le somme che ha versato “in nero” per abitare nell’immobile. Abbiamo già affrontato l’argomento in un vecchio post che potete approfondire cliccando qui

 

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