Domenica, 24 Novembre 2024

Locazione commerciale, non vale la risoluzione consensuale orale del contratto

Pubblicato in Sentenze

Negli affitti commerciali, la comunicazione della disdetta della locazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza: la mancata osservanza di tale formalità implica che nessuna validità ed efficacia possa essere attribuita ad eventuali comunicazioni orali. In caso in cui tale termine non venga rispettato il conduttore è tenuto al pagamento di sei mensilità ovvero d elle mensilità maturate fino a quanto l'immobile non sia locato a terzi. Pertanto il recesso esercitato dal conduttore produce effetti, determinando la cessazione della locazione, dalla scadenza del termine semestrale di preavviso previsto in contratto, e fino a tale termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell'immobile (Cass. n. 25136/2006; Cass. n. 9415/2011). 

 

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Il Tribunale di Torino, con sent. n.961/2019, ha stabilito “E' noto, in materia che il diritto di recedere dal contratto di locazione è regolato dall'art. 27 della L. 27 lug lio 1978 n. 392 art. 27 che disciplina, in particolare, il recesso M****ae locazioni ad uso commerciale o non abitativo; norma che prescrive un preavviso di 6 mesi; identicamente dispone l'art. 2 del contratto di locazione di cui alla fattispecie in atti... in mancanza di riscontri di segno contrario - il canone di locazione risulta dovuto almeno per altri 6 mesi dalla Sentenza n. 961/2019 pubbl. il 28/06/2019RG n. 2019/2018  ricezione della disdetta da parte del locatore; parte opposta ha documentato puntualmente ricevute fino al settembre 2015 " richiamando sul punto anche le testimonianze in atti. Affermava, ancora, il Tribunale che " Neppure la circostanza che il locatore ed il conduttore, anche prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito ad eventuali (qui neppure specificamente dedotte) modali tà di riconsegna dell'immobile ovvero la ricorrenza di esigenze di rilocazione asseritamente espresse dal locatore, non costituisce prova della risoluzione consensuale del contratto; men che meno della rinuncia del locatore all'indennità di mancato preavvi so. Senza contare che qualsivoglia transazione relativa al pagamento/rinuncia/rateizzazione dei canoni di locazione dovuti dopo il recesso richiede la forma scritta, ad probationem , ex art. 1967 cc.; trattandosi di modifica contrattuale che richiede il con senso e deve avere, appunto come l'atto principale, la forma scritta”.