Spesso il conduttore, riconsegnando le chiavi dell’immobile condotto in locazione al proprietario, crede di liberarsi dell’obbligazione di corrispondere le 6 mensilità di preavviso al locatore: ma non è così. Infatti, l’inquilino che restituisce le chiavi prima della scadenza del preavviso non è esonerato dal pagare le sei mensilità che, pertanto, sono obbligatorie SEMPRE, addirittura anche nel caso di recesso per giusta causa. Allo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, le mie colleghe ricevono spesso richieste in tal senso ed è dunque il caso di fare chiarezza con questo post.
E’ infatti necessario precisare che anche l’accettazione da parte del proprietario di casa delle chiavi dell’immobile non rappresenta un tacita rinuncia dello stesso al recupero delle somme che comunque gli sono dovute per il periodo di preavviso.
Eventuali rinunce debbono essere disciplinate da atti scritti: “La rinuncia al compenso per il periodo di preavviso, non può desumersi dal mero silenzio del locatore– inquanto il silenzio del locatore non è normalmente significativo quale dichiarazione di volontà–maavrebbe dovuto risultare da atti o comportamenti inequivocabili [...] tale non è la mera accettazione delle chiavi inidonea, di per sè sola, a dimostrare la rinuncia del locatore al pagamento del corrispettivo per l’intera durata del preavviso al quale avrebbe avuto diritto per legge”(cfr Cassazione - sentenza 27 luglio 2015, n 15769)
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Avv Emanuela Astolfi, presidente Avvocato del Cittadino