L'IVA sulle imposte in bolletta è illegittima: va rimborsata
Molti noti fornitori di energia elettrica e gas non sono produttori di energia ma si limitano ad acquistare il prodotto e a rivenderlo agli utenti. Quando acquista, la compagnia di distribuzione, paga l'accisa, ossia l'imposta di fabbricazione a canone, una tassa che viene “scaricata” dal venditore all'utente.
Nella bolletta spedita all'utente, il costo della vendita della fornitura è messo in evidenza come “imposta”: in sostanza si addebita un costo come tassa al cliente, e quest'ultimo paga un'imposta (finale) anche su un'altra tassa, vale a dire l'IVA sull'accisa.
Lo Stato non può incassare la tassa anche sulle accise su gas ed energia elettrica. Non è perciò legittimo pretendere l'Iva su un'imposta in quanto non esiste una legge che lo preveda. Di conseguenza, i cittadini possono chiedere di essere rimborsati. A stabilirlo è il Giudice di Pace di Venezia con il decreto del 9 maggio 2016 in merito all'illegittimità delle imposte sulle accise.
Un utente ha ottenuto la restituzione dei 100 euro pagati e non dovuti
Citando la sentenza 3671/97 della Corte di Cassazione, il magistrato ha, infatti, ribadito che «un tributo non possa gravare su un altro analogo, senza una espressa statizione legislativa».