I coniugi separati e divorziati affrontano sempre lo stesso dilemma: nell’assegno di mantenimento in favore dei figli, cosa è incluso? Ad Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi affrontiamo spesso il tema allo sportello di consulenza dedicato al diritto di famiglia.
In questo articolo analizziamo cosa ha stabilito la Cassazione, con ordinanza n. 34100/2021, in merito alle spese universitarie dei figli. Ebbene, il predetto provvedimento qualifica come ordinarie le spese per gli studi all’università della prole perché le stesse sono prevedibili e quantificabili in anticipo, pertanto, non possono qualificarsi come straordinarie, poiché mancano i requisiti di imponderabilità e imprevedibilità.
Chiariamo che la differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie sta nel fatto che le prime sono incluse nell'assegno di mantenimento versato dal coniuge obbligato, per le seconde, invece, è obbligatoria un'integrazione fatta di volta in volta al sostenimento dell'esborso.
La Corte di Cassazione, nella sopra citata ordinanza, ha nuovamente ribadito che:
“a) gli esborsi diretti a soddisfare i bisogni ordinari del figlio, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità, anche a distanza di tempo; come appunto le spese universitarie; tali spese sono integrative dell'assegno di mantenimento; sono fondate sul titolo giudiziale contenente la condanna alla corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l’allegazione;
b) le spese straordinarie stricto sensu sono «imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento». Per la loro azionabilità occorre l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale contenente al condanna al pagamento dell’assegno di mantenimento”
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