Mercoledì, 04 Dicembre 2024

AVVOCATO DEL CITTADINO, Separazioni: "Non tollero che il mio ex stia con i miei figli e il suo nuovo amore"

Si separano, sempre più spesso consensualmente, ed una cosa ripetutamente chiedono: che l'altro non frequenti i loro figli in presenza del nuovo/a compagno/a. Sono le madri, ma più frequentemente i padri romani, che spesso vivono le separazioni in maniera più difficile delle mogli, quasi sempre affidatarie, o in ogni caso collocatarie dei figli minori e assegnatarie casa coniugale. I mariti invece si ritrovano a dover cercare una nuova sistemazione. E un modo nuovo per gestire il rapporto con i bambini. A denunciarlo è l'associazione Associazione "Avvocato del Cittadino" ( www.avvocatodelcittadino.com)

I casi - "Ci chiedono se si può inserire nelle condizioni della separazione una clausola che proibisca all'altro coniuge di frequentare i figli in presenza di eventuali compagni - dice Emanuela Astolfi, fondatrice di Avvocato del Cittadino - Purtroppo questo non è possibile: cerchiamo di far presente loro che sarebbe una limitazione della libertà dell'altro. Ma capiamo bene la paura, il senso d'impotenza e soprattutto il dolore che i coniugi provano al solo pensiero che una terza persona si inserisca nella vita dei loro piccoli. Nei casi in cui i coniugi non hanno attuali nuovi compagni chiedono, spesso di comune accordo, di inserire nell'atto di separazione un reciproco divieto che impedisca il subentro di partner nella vita dei figli. Vorrebbero regolare pure eventi futuri ed incerti pur di ripararsi da future interferenze"

In particolare, il terrore principale è che quando i figli pernottano con l'ex coniuge, "il terzo incomodo" sia in casa e si inserisca in un mènage di intimità che comprensibilmente dovrebbe rimanere di esclusivo appannaggio del padre e della madre. E' difficile in questi casi spiegare che non si possono imporre divieti: l'unica cosa che si può fare, nel caso in cui ci sia una convivenza stabile della madre nell'ex casa coniugale, è chiedere la revoca dell'assegnazione.

La convivenza stabile nella casa familiare - L'ordinamento, prevede infatti la cessazione dell'assegnazione della casa familiare se ivi si convive con altro partner: l'art. 155-quater c.c. stabilisce che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio". Tuttavia, non si può impedire al coniuge affidatario o collocatario dei figli minori di convivere stabilmente con nuove persone, in un'altra casa. O al padre, di far pernottare nell'immobile in cui vive, la compagna e i figli.

In ogni caso, un aspetto che va sicuramente chiarito è che nessun nuovo compagno/a può inserirsi nel rapporto genitori/figli, prendendo decisioni riguardo la vita e l'educazione dei bambini. Ma permane ovviamente il fastidio, il timore e soprattutto l'angoscia per la nuova presenza nella vita del minore.

I rapporti nel nuovo assetto familiare - "La giurisprudenza è sempre in evoluzione e di sicuro, essendo ogni caso a se stante, non è possibile generalizzare - conclude l'associazione - Se ovviamente il nuovo compagno del coniuge pone in essere comportamenti inopportuni, inserendosi ad esempio in aspetti educativi che indubbiamente spettano solo ai genitori, di sicuro esistono i mezzi per porre rimedio a tali spiacevoli situazioni. In ogni caso, noi cerchiamo sempre di consigliare a chi si rivolge a noi per intraprendere un percorso di separazione, di mettere al primo posto l'interesse dei figli e dunque, essendo già di per sé la divisione dei coniugi un'esperienza difficile e piena di sofferenze, di non condividere, in particolar modo nei primi periodi, la casa con nuovi compagni nei giorni in cui hanno con sé i figli minori. In situazioni già delicate, la presenza di terze persone acuisce lo stato di malessere."

Sportello famiglia