Sempre più spesso allo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi ci vengono richieste consulenze in merito al trasferimento di immobili (generalmente della casa coniugale) in sede di separazione consensuale o di modifica della stessa.
Spesso infatti, l’impossibilità di un coniuge a corrispondere un assegno di mantenimento congruo o un pregresso inadempimento al pagamento dell’assegno stabilito in una separazione, spingono le ex coppie a decidere per il trasferimento dell’immobile. O di una quota dello stesso.
Sia in fase di separazione che di divorzio (oltrechè nei procedimenti di modifica degli stessi) , è possibile trasferire un bene immobile o all’altro coniuge o ai figli. In questi casi si ha una grossa agevolazione fiscale: infatti, una volta omologato l’accordo (o semplicemente trascritto, se si procede con negoziazione assistita), si paga solo l’onorario notarile per il trasferimento e non anche le tasse. In questi casi, è fondamentale farsi assistere da professionisti per procedere in tal senso: infatti, l’Agenzia delle Entrate, riconosce tale agevolazione solo se si rispettano condizioni specifiche previste dalla legge che, obbligatoriamente, vanno trascritte nell’accordo di separazione o divorzio (o di modifica).
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