La giurisprudenza sembra venir incontro a tali situazioni: il padre deve risarcire il danno che ha cagionato al figlio per non averlo riconosciuto. A stabilirlo è infatti una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, del 10 aprile 2012, n. 5652, che ravvisa nella violazione dei doveri gravanti sul padre che non ha riconosciuto il figlio non solo un fatto da valutare secondo i parametri del diritto di famiglia, ma anche un illecito da cui scaturisce l'obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall'art. 2059 cod. civ, per la grave trasgressione dei diritti inviolabili della persona, tutelati dalla nostra Carta Costituzionale. Anche il Tribunale di Roma, con una sentenza di merito del 2011, aveva riconosciuto il danno non patrimoniale a favore di due figlie cresciute (peraltro tra gravi difficoltà dovute ad un'esperienza di droga e carcere) senza il padre, che non le aveva riconosciute. E anche in precedenza, altre sentenze di merito avevano ammesso l'esistenza di un danno esistenziale dovuto alle ripercussioni sulla personalità del figlio non riconosciuto.
L'associazione di solidarietà sociale Avvocato del Cittadino, sita a Roma, precisamente in via dei Fulvi 49, nel quartiere Cinecittà, sulla base delle recenti pronunce, sarà a disposizione di chiunque necessiti di informazioni in merito, attraverso i suoi servizi di consulenza dedicati ai soci.