Mercoledì, 04 Dicembre 2024

Separazione, la moglie che lavora in nero non ha diritto al mantenimento

Pubblicato in Sentenze

 

Capita di frequente che nel corso delle separazioni vengano poste in essere condotte dissimulatorie con riferimento agli effettivi redditi che si percepiscono: come abbiamo già visto in un precedente post, chi occulta le sue reali capacità economiche per ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento rischia la condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata: “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.

 

 

La situazione che più frequentemente riscontriamo allo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è la presenza di stipendi di lavoro in nero percepiti da uno dei due coniugi: a tal proposito, di recente, la Cassazione, con ordinanza n. 5603/2020, ha stabilito, riferendosi al caso di una moglie che richiedeva l’assegno di mantenimento pur avendo un rapporto di lavoro irregolare, che spetta alla consorte, se vuol essere mantenuta, dimostrare di non essere in grado – e non per sua colpa – di sostenersi da sola. Dunque, come da orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, occorrerà dimostrare la necessità dell’assegno, tutt’altro che facile da provare se le condizioni fisiche e di salute e la pregressa formazione, consentono ancora un reimpiego nel mondo del lavoro. Ed  anche la disponibilità di un lavoro in nero, secondo la sentenza sopra richiamata (anche se presuppone una precarietà del rapporto)  va considerata come una reale capacità economica che può comportare la negazione dell’assegno di mantenimento.

 

 

Presso Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, sia a Roma che a Milano, è possibile fissare un appuntamento con esperti avvocati divorzisti al fine di ottenere una consulenza specializzata chiamando allo 06.45433408. Da tutta Italia è inoltre possibile richiedere pareri scritti con iscrizione e versamento della quota associativa con bonifico: per le richieste online è possibile procedere cliccando qui o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

post a cura dell'Avv Emanuela Astolfi