Mercoledì, 04 Dicembre 2024

Marito e moglie litigano sulle spese “comprese” nell’assegno di mantenimento per i figli: il giudice detta l’elenco in sentenza

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Recentemente, in una sentenza relativa ad un procedimento di separazione di cui si sono occupati gli avvocati dello Sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, il Tribunale di Roma ha dettagliatamente indicato quali sono le spese “ricomprese” nell’assegno di mantenimento in favore del figlio e quali quelle extra, dunque straordinarie.

 

Il caso – Marito e moglie in netto contrasto su qualsivoglia decisione inerente alle condizioni di separazione, affrontano un procedimento giudiziale e, nei provvedimenti provvisori,il giudice pone a carico del marito un assegno di mantenimento per il figlio minorenne e  dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d’istruzione e sportive relative al figlio. Proprio su questo ultimo punto, si fondano la maggior parte delle liti tra i coniugi, fin quando il giudice, nella sentenza, non arriva a dettagliare, punto per punto, cosa è incluso nell’assegno ordinario e cosa no. 

 


Cosa ha stabilito il Tribunale di Roma -nel procedimento seguito dai legali di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, il Tribunale di Roma ha stabilito“Tali spese [straordinarie, ndr] sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell’assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate)"

 


Per un appuntamento con gli avvocati matrimonialisti di Avvocato del Cittadino (Roma e Milano) è possibile prenotarsi allo 06.45433408. Considerata l’emergenza sanitaria, i legali offrono anche consulenze legali online: le richieste vanno inviate a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Avv. Emanuela Astolfi