Sabato, 23 Novembre 2024

Muffa casa in affitto, cosa fare?

Muffa in una casa in affitto, come comportarsi?muffa affitto sito

Allo sportello locazioni di Avvocato del Cittadino-Associazione Astolfi riceviamo quotidianamente denunce da parte di inquilini esasperati per la presenza di intense muffe sulle pareti o negli armadi della casa in cui vivono in affitto.

 Le conseguenze di infiltrazioni di acqua e muffe in un immobile, sono, purtroppo, piuttosto spiacevoli, sia in termini di salute (allergie, nausea, vomito, ecc..) che di danni patrimoniali (mobili, vestiti e oggetti da buttar via).

 E' quindi necessario seguire delle semplici mosse per tutelarsi nel caso in cui si verifichino questi inconvenienti.

 Proprio per questo, la nostra associazione offre TUTELA STRAGIUDIZIALE IN TUTTA ITALIA agli inquilini vittime dei danni provocati da muffe

  • VALUTAZIONE DEL CASO - Preliminarmente dobbiamo analizzare il tuo caso, per capire come è meglio comportarsi nella tua situazione: con una consulenza legale online la tua richiesta verrà assegnata ad un nostro avvocato, specializzato su questo tema, che, in 24 ore, ti dirà cosa va fatto. La quota associativa per la consulenza online è di 25,00 euro. Se invece vuoi venire in sede, prenota un appuntamento allo 06.45433408

  • I NOSTRI AVVOCATI TI ASSISTONO - A DISTANZA - TUTTA ITALIA - NELLA CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE CON IL LOCATORE - se l'uso dell'immobile in cui vivi in affitto viene compromesso dalla presenza di umidità, infiltrazioni, condensa, muffe (problematiche che il proprietario di casa deve tempestivamente risolvere!) puoi richiedere:

- il risarcimento del danno

- l'abbassamento del canone di affitto

- il sopralluogo della Asl di competenza

-il recesso anticipato dal contratto

DUNQUE IL PRIMO STEP E' LA CONSULENZA LEGALE (quota 25,00 euro) che puoi richiedere cliccando qui o inviandoci una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Una volta chiarita la strategia difensiva con l'avvocato a cui verrà assegnata la tua richiesta, sarà possibile procedere con:

  • L'INVIO DELLA DIFFIDA AL LOCATORE - in molti casi, con la missiva, si riesce a trovare un accordo con il proprietario di casa. La quota di 40 euro va corrisposta per ogni singola missiva (a volte, per raggiungere l'accordo, possono essere necessarie più missive). Con il nostro ente, puoi richiedere l'invio della diffida con la quota di 40 euro + spese per raccomandata

  •  MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER FORMALIZZARE L'ACCORDO - nel 90% dei casi, se non si riesce a trovare un accordo con la missiva, la conciliazione obbligatoria permette di risolvere bonariamente la controversia. Uno dei nostri legali ti assisterà nella mediazione obbligatoria che - in tutta Italia - effettuiamo telematicamente con gli Organismi di Mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia: il verbale di mediazione è un titolo esecutivo e quindi garantisce al 100% l'accordo raggiunto. Con il nostro ente puoi essere seguito a distanza per la mediazione

Se invece vuoi richiedere un sopralluogo da parte della Asl nell'appartamento locato (quota 25,00 euro), clicca qui

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Leggi la nostra guida di seguito e contattaci 

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1. Documentare la presenza di intensa umidità, fuoriuscita di muffe, infiltrazioni di acque e eventuali cedimenti dell'intonaco

Sia personalmente, con delle sempici fotografie, che incaricando un perito di tua fiducia, documenta lo stato dell'immobile e gli eventuali danni subiti

2. Rappresentare le irregolarità dell'immobile al proprietario

Una volta documentato lo stato di invivibilità dell'appartamento, devi avvertire il proprietario dell'urgente necessità di intervenire per risolvere il problema. Mandagli una lettera (raccomandata con ricevuta di ritorno) e informalo della situazione.

3. Diffida il proprietario ad intervenire con l'aiuto di un avvocato di tua fiducia

Se a seguito delle tue richieste il proprietario non si decide a provvedere ed a effettuare la necessaria manutenzione, rivolgiti ad un avvocato di tua fiducia o ad un'associazione dei consumatori (per un appuntamento con Avvocato del Cittadino, basta chiamare nell'orario di apertura).

Il professionista redigerà una diffida e inviterà il proprietario di casa ad intervenire per risolvere le criticità presenti entro un certo termine.

4. Non smettere di pagare l'affitto

Importante: NON FARTI "GIUSTIZIA DA SOLO". Continua a corrispondere il canone di locazione al proprietario di casa ed a documentare i danni.

5. Chiedere l'adeguamento del canone di locazione

Se la casa che hai preso in affitto era un immobile completamente diverso da quello in cui ora ti trovi a vivere, se la presenza di problematiche dovute alla mancanza dei lavori spettanti al locatore hanno trasformato la tua casa in uno spazio invivibile, puoi chiedere un adeguamento del canone di locazione (abbassamento dell'affitto)

6. Mediazione obbligatoria

Se tutti i tentativi da te precedentemente promossi per trovare una soluzione bonaria con il proprietario di casa sono falliti, esperisci il tentativo obbligatorio di mediazione. Attraverso il tuo avvocato invia un'istanza di mediazione ad un organismo presente sulla tua città: alla presenza di un conciliatore, cercherete, ancora una volta di trovare un accordo e di comporre la controversia. Se purtroppo, anche in questo modo non riuscite a risolvere la lite, dovrai agire giudizialmente

7. Risarcimento dei danni

Documenta i danni subiti e sia stragiudizialmente (negli approcci bonari, prima della causa) che in un eventuale giudizio, chiedi il risarcimento del danno patrimoniale (o anche non patrimoniale, danno alla salute, per lo stress, ecc) che hai patito.

Di seguito un pò di giurisprudenza:

"Se l'immobile è affetto da umidità, il giudice può decretare il risarcimento danni ( dovuti all’ammuffimento dei suppellettili ) in favore dell’inquilino a carico del proprietario, anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni mensili. L'invasione dell'umidità per effetto di trasudo dalle pareti costituisce un "deterioramento rilevante", un "vizio" che incide sulla funzionalità strutturale dell'immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può legittimamente invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 del codice civile”. cfr Cass, 28 settembre 2010, n. 20346

La responsabilità del locatore per i danni derivanti dall’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere, usando l’ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di cui all’art. 1578 c.c.; l’onere della prova relativa all’impossibilità di conoscere i vizi con l’uso dell’ordinaria diligenza grava sul locatore e la valutazione del raggiungimento o meno della prova liberatoria da parte del locatore costituisce una valutazione di merito tale da escludere la sua sindacabilità nel giudizio di legittimità se non per vizi logici o giuridici (nella specie la suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di condanna della locatrice al risarcimento dei danni e all’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione di fenomeni di infiltrazione di umidità, lavori consistenti in un intervento risolutivo di tinteggiatura con pitture speciali a carattere manutentivo esorbitante dalla manutenzione ordinaria): cfr. Cass., 9 luglio 2008, n. 18854

 

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