Mercoledì, 15 Maggio 2024

AVVOCATO DEL CITTADINO: L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PUO' ESSERE RIDOTTO SE L' EX CONIUGE COSTITUISCE UNA NUOVA FAMIGLIA E HA ALTRI FIGLI

Roma, 13 marzo 2013 - L'assegno di mantenimento può essere ridotto se l'ex coniuge crea una nuova famiglia ed ha altri figli. A stabilirlo è la sentenza della Corte di Cassazione civile del 22.03.2012 n. 4551.


La notizia appare rincuorante, dal momento che, sempre più di frequente, papà divorziati si rivolgono all'associazione di solidarietà sociale Avvocato-del-Cittadino perché non riescono a sopportare il peso delle forti spese di mantenimento che debbono sostenere per i figli avuti con l'ex coniuge e la prole avuta da nuove compagne

Tuttavia, la riduzione non è automatica: "la formazione di una nuova famiglia, e le sue accresciute responsabilità (del genitore onerato, ndr.) non legittimano di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole" chiarisce la sentenza. Il presupposto fondamentale per richiedere la diminuzione dell'assegno di mantenimento sono quindi i sopravvenuti oneri familiari dell'obbligati. Il giudice, caso per caso, deve valutare se esiste un effettivo depauperamento delle sostanze economiche in vista di una rinnovata situazione familiare. E' quindi al centro della questione la verifica delle risorse a disposizione dell'obbligato, in quanto "la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento" specifica la sentenza.


In ogni caso, la fine di un matrimonio non può limitare o impedire la formazione di una seconda famiglia: "il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12) e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria" dice la sentenza.


"Invitiamo i mariti che vivono nella situazione descritta dalla sentenza a rivolgersi a noi - dice Emanuela Astolfi, presidente di Avvocato del Cittadino - Pur non avendo ancora una casistica alla luce delle recenti pronunce, l'associazione si propone, nell'ambito delle consulenze, di far presenti azioni in questo senso, ove ne ricorrano i presupposti".


'Avvocato del Cittadino' è a disposizione degli utenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30, con i suoi servizi di consulenza gratuita per gli iscritti alla struttura