Il 2024 è stato un anno importantissimo per la nostra battaglia in favore dei famigliari dei malati di Alzheimer degenti in RSA: il nostro ente ha ottenuto due pronunce positive avanti al Tribunale di Roma, che abbiamo approfondito con precedenti articoli. Questi successi non solo rappresentano un traguardo significativo per la nostra organizzazione, ma anche una luce di speranza per molte famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà legate a questa devastante malattia. Le sentenze ottenute pongono l'accento sulla necessità di garantire diritti fondamentali ai pazienti e ai loro familiari, creando un precedente legale che potrà favorire ulteriori iniziative a livello nazionale. Queste ulteriori vittorie ci spronano a continuare la nostra lotta per il riconoscimento e la dignità dei malati di Alzheimer e dei loro cari.
In questo post, tuttavia, ci concentriamo specificatamente sull'ultima pronuncia della Cassazione. Analizziamo qui il provvedimento della Cassazione civile, sez. III, del 17/10/2024, n. 26943. Facciamolo per punti: la quota alberghiera relativa alla retta della RSA è a carico del SSN per questo ordine di motivi
- Inscindibilità delle prestazioni: La Corte ha stabilito che quando le prestazioni di natura sanitaria non possono essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socio-assistenziale, e non è possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale la natura sanitaria del servizio. Le altre prestazioni sono considerate "avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria".
- Natura della patologia: Nel caso specifico, trattandosi di una paziente affetta da morbo di Alzheimer e altre patologie (Poliartrosi, Ipertensione Arteriosa, Esiti Nectomia Gamba sx, ipoacusia grave, ecc.), l'attività prestata è stata qualificata come intrinsecamente di carattere sanitario, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730/1983.
- Principio generale: La Corte ha ribadito che "le prestazioni socio assistenziali 'inscindibilmente connesse' a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del SSN e sono soggette al regime di gratuità". Di conseguenza, ha dichiarato la nullità degli accordi di ricovero che comportano l'impegno unilaterale al pagamento della retta da parte del fruitore del servizio.
- Irrilevanza della prevalenza: La Corte ha specificato che non è rilevante la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali, ma è fondamentale il nesso di strumentalità necessaria tra le due tipologie di prestazioni.
- Tutela del diritto alla salute: La decisione si basa sulla necessità di assicurare al paziente la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, come previsto dalla L. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata: a rilevare non è infatti la questione della prevalenza tra le due tipologie di prestazioni ma il nesso di strumentalità necessaria tra le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali.
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