Sempre più spesso mi trovo davanti ad ex coniugi che arbitrariamente decidono di compensare i crediti che vantano nei confronti dell’ex partner con l’assegno di mantenimento, ritenendo del tutto logico tale bilanciamento. Ebbene, non è così.
Io e le altre mie colleghe di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi, ci troviamo spesso a spiegare al coniuge obbligato che non è possibile compensare le somme dovute per il mantenimento con importi di altra natura, dal momento che è preminente il soddisfacimento dello stato di bisogno della moglie e dei figli.
Proprio recentemente, la Cassazione con la sentenza n. 9553/2020 si è pronunciata sul tema, precisando che occorre distinguere l'aspetto civilistico - ossia l’obbligo al versamento del mantenimento - da quello penalistico che invece punisce chi nega i mezzi di sussistenza ai familiari. La Cassazione ha già specificato che non si può opporre, a titolo di compensazione, un credito verso il coniuge beneficiario di mantenimento per escludere il reato di cui all'art. 570 c.p. (Cass. Civ. n. 45450/2018 e Cass. Civ. n. 9600/2011).
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Avv Emanuela Astolfi