Altre due ordinanze della Cassazione, la numero 17221/2021 e 17222/2021, hanno recentemente demolito la base dell’affido condiviso paritetico con mantenimento diretto, dunque tempi di permanenza identici con entrambi i genitori e niente versamento all’altro genitore del mantenimento in favore del figlio (in quanto ciascuno ha in capo a sé la paritaria cura della prole).
Il tema e caldo ed è all’ordine del giorno al nostro sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associaizone Astolfi: approfondiamo dunque i testi dei due provvedimenti
TEMPI DI PERMANENZA COL MINORE - Con riferimento all’affido condiviso, la Cassazione infatti precisa “tuttavia nell'interesse di quest'ultimo (ndr, minore) il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. 19323/2020, Cass. 9764/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e alla esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. 3652/2020)."
NO AL MANTENIMENTO DIRETTO - Ed anche sul mantenimento diretto, arriva lo stop della Suprema Corte :"Come già affermato da questa Corte, il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento (Cass. 11863 del 25 giugno 2004), e l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori - previsto dall'articolo sei della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, numero 898, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1987, numero 74), analogicamente applicabili anche alla separazione personale dei coniugi - è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze, principio confermato nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006, numero 54, in tema di affidamento condiviso (Cass. n. 26060 del 10/12/2014; Cass. n. 16376 del 29/07/2011; Cass. n. 18187 del 18//8/2006".
Anche la sentenza della Cassazione n. 16739 del 6 agosto 2020 ribadisce lo stesso concetto: "l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza."
Ovvio che ogni caso richiede una specifica valutazione: per una consulenza con lo sportello famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi è possibile prenotarsi per le sedi di Roma e Milano allo 06.45433408 (dove vi aspettano avvocati matrimonialisti) o richiedere un parere legale specializzato via email, da tutta Italia, a
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