Come facciamo ad accordarci sulle spese straordinarie? E’ la domanda che molte coppie separate ci propongono allo Sportello Famiglia di Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi. Il giudice pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie concordate e poi si litiga ad ogni scontrino.
Il caso – Recentemente, in un procedimento di affidamento di minori patrocinato dai legali dello sportello famiglia dell’associazione, con un decreto, il Tribunale di Roma, si è pronunciato nel procedimento vertente tra una coppia con figlio minore in merito appunto alle spese straordinarie, stabilendo che sono “spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”. Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi, il Tribunale ha invece chiarito che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Spese straordinarie da concordarsi – sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese suddivise nelle seguenti categorie:” a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia"
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